Art. 15.
(Reclutamento).

      1. Al reclutamento del personale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili o militari dello Stato in possesso di determinati requisiti; al reclutamento del personale di cui al medesimo comma 3, lettera c), si provvede con speciali procedure concorsuali, che garantiscano un'adeguata pubblicità ed un'effettiva partecipazione competitiva.
      2. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 14, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo e, comunque,

 

Pag. 25

non oltre l'uno per cento del contingente di cui al citato comma 1, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo che per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi.
      3. Il reclutamento è, in ogni caso, subordinato agli accertamenti sanitari, ai test psico-fisici e psico-attitudinali ed alla verifica dei requisiti culturali, professionali e tecnici volti a verificarne l'idoneità al servizio, in relazione alle funzioni da espletare.
      4. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a due anni, rinnovabili non più di due volte. È vietato l'affidamento di incarico ai sensi del presente comma a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi informativi.
      5. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina le procedure di selezione e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire trasparenza, obiettività ed indipendenza di valutazione. Il regolamento può prevedere distinti titoli di ammissione alla selezione o al concorso per le diverse qualifiche o posizioni previste dal regolamento medesimo.
      6. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
      7. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 sono nulle di diritto e determinano la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte.
      8. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 4 dell'articolo 14 il personale addetto
 

Pag. 26

agli organismi informativi è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi informativi, se l'amministrazione lo consente e sempre che sussistano i requisiti di carriera e attitudinali, previsti dal regolamento di cui al comma 1 del citato articolo 14. Il passaggio in ruolo a seguito di opzione è in ogni caso consentito nei limiti della percentuale massima del contingente addetto agli organismi informativi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14.
      9. In sede di prima attuazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l'accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 dell'articolo 14 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all'amministrazione di appartenenza o, in caso di appartenenza al ruolo degli organismi informativi, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato, con la qualifica derivante dall'allineamento di cui al comma 1 dell'articolo 16. Al medesimo personale, che ha maturato l'anzianità minima, è assicurato il pensionamento secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.